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EPASA NEWS

Accordo di luglio 2007 tra Governo e sindacati sul welfare - Approvata in via definitiva la legge

Sintesi delle principali norme contenute nella legge di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività.

In primo luogo, la legge interviene sui requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia, sui quali la L. n. 243 del 2004 aveva già previsto importanti modifiche.

Le pensioni di anzianità e vecchiaia: i requisiti

La legge appena approvata, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, elimina il cd. “scalone”, in sostituzione del quale è previsto un sistema che, per il 2008, stabilisce in 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) l’età minima per accedere alla pensione, con trentacinque anni di contributi; il requisito anagrafico aumenterà gradualmente, fino a diventare pari a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013. Inoltre, si rende flessibile l’accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva (Tabella 1).Pertanto, ferma restando la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, in presenza di almeno 35 anni di contribuzione,  si può accedere al pensionamento di anzianità:- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con una “quota” (come detto, somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni e, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;-  per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni e, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;- dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni e, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni. 

Tabella 1 – Accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità

ANNONUOVA LEGGE  
DIPENDENTIAUTONOMI
EtàContributiQUOTAEtàContributiQUOTA 
20085835 5935  
200958355935 
1.07.2009593695603696 
60356135 
2010593695603696 
60356135 
2011603696613697 
61356235 
2012603696613697 
61356235 
2013613697623698 
62356335 
2014613697623698 
62356335 
         

 

In merito alle prestazioni pensionistiche liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, in base alla normativa vigente (art. 1, comma 6, lett. b, L. n. 243 del 2004), a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per l’accesso alla pensione sono, in alternativa tra di essi, i seguenti:1)   60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a condizione che risultino versati e accreditati, in favore dell’assicurato, almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale [1];2)   anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, a prescindere dall’età anagrafica;3)   anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed età anagrafica pari a:- 60 anni, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, e 61 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per gli anni 2008 e 2009;- 61 anni, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 62 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per gli anni dal 2010 al 2013;- a decorrere dal 2014, nella disciplina a regime, 62 anni per i lavoratori dipendenti e 63 anni per i lavoratori autonomi.  La legge in esame modifica i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al punto 3), fermo restando i punti 1) e 2) ( art. 1, comma 2, lett. a, n.2, Ddl 3178). Pertanto, a seguito di tale modifica, a decorrere dal 2008, anche per accedere al pensionamento di vecchiaia con il sistema contributivo, occorre far riferimento al sistema di “quote” introdotto dalla medesima legge (v. Tabella 1). Può essere utile ricordare, relativamente alla entrata in vigore delle nuove regole di cui sopra si è detto, che la L. n. 243 del 2004 prevedeva una c.d. “clausola di salvaguardia” (art. 1, comma 3) a favore degli assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, avessero maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Tali soggetti, conseguono pertanto il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa.

Le pensioni di anzianità: deroghe

Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità (decorrenze comprese), vigenti prima della entrata in vigore della Legge appena approvata, continuano ad applicarsi: - ai lavoratori (nel limite complessivo di 15.000 unità) collocati in mobilità ai sensi della normativa di riferimento[2], o, altresì, destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui alla normativa di riferimento[3], sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 (nel limite di 10.000 lavoratori interessati); ovvero, nel limite di 5.000 lavoratori interessati, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007;- ai lavoratori autorizzati, prima del 20 luglio 2007, alla prosecuzione volontaria della contribuzione;- al personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i  rispettivi dirigenti (art. 1, comma 8, L. n. 243/2004);Inoltre, in via sperimentale, fino al 31.12.2015, alle lavoratrici (dipendenti ed autonome) che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.lgs. n. 180/1997 (art. 1, comma 9, L. n. 243/2004). Per tali lavoratrici, però, si applicano le nuove decorrenze.

Le “finestre” per le pensioni di anzianità

In materia di decorrenza della pensione di anzianità, la legge in esame non modifica quanto già previsto dall’ art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 243/2004. Restano, dunque, confermate, a partire dal 1° gennaio, le due “finestre” di uscita per i soggetti che maturano i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di anzianità (Tabella 2):

Tabella 2 - Pensioni di anzianità: decorrenze

Lavoratori dipendenti  e parasubordinati non iscritti ad altre forme obbligatorieLavoratori autonomi
Perfezionamento dei requisitiDecorrenzaPerfezionamento dei requisitiDecorrenza
1° Semestre1° gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; 1° luglio dell’anno successivo, se di età inferiore a 57 anni1° Semestre1° luglio dell’anno successivo
2° Semestre1° luglio dell’anno successivo2° Semestre1° gennaio del 2° anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le “finestre” per le pensioni di vecchiaia

La nuova legge, mentre fa rinvio a successive norme che dovranno modificare il regime delle decorrenze pensionistiche, stabilisce transitoriamente (fino al 31.12.2011) le decorrenze stesse (per i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità contributiva (Tabella 4), ovvero al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti (Tabella 3).

Tabella 3 – Pensioni di vecchiaia per i lavoratori dipendenti: decorrenze

REQUISITI   MATURATIENTRO ILDECORRENZA
Primo trimestre1° Luglio
Secondo trimestre1° Ottobre
Terzo trimestre1° Gennaio
Quarto trimestre1° Aprile

      

Tabella 4 – Pensioni per i lavoratori dipendenti con almeno 40 anni di anzianità contributiva: decorrenze

REQUISITI   MATURATIENTRO ILDECORRENZA
Primo trimestreDal 1° Luglio per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 giugnoDal 1° ottobre per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembreDal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica
Secondo trimestreDal 1° Ottobre per i soggetti che compiono 57 anni entro il 30 settembreDal 1° gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica
Terzo trimestreDal 1° Gennaio dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica
Quarto trimestreDal 1° Aprile dell’anno successivo, a prescindere dall’età anagrafica

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova legge stabilisce anche la disciplina transitoria (sino al 31 dicembre 2011) relativa alla decorrenza del pensionamento per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti (vedi Tabella 5).Per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti che risultino in possesso dei requisiti richiesti, le decorrenze previste risultano essere, in particolare:

Tabella 5 – Pensioni di vecchiaia e pensioni con almeno 40 anni di anzianità contributiva: decorrenze per i lavoratori autonomi

REQUISITI   MATURATIENTRO ILDECORRENZA
Primo trimestre1° Ottobre del medesimo anno
Secondo trimestre1° Gennaio dell’anno successivo
Terzo trimestre1° Aprile dell’anno successivo
Quarto trimestre1° Luglio dell’anno successivo

     

 

 

 

 

La modifica del regime di “uscita” non riguarda il personale del comparto scuola, al quale continua ad applicarsi la specifica disciplina di riferimento.

Pensionamento anticipato per particolari categorie di lavoratori dipendenti

Tra le altre misure rilevanti, sono previste alcune deleghe al Governo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e relative al pensionamento anticipato dei lavoratori subordinati che svolgono “particolari lavori o attività usuranti”. I benefici consistono in un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, comunque, almeno pari a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e la decorrenza del pensionamento (c.d. “finestre”) secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 6, lettere c) e d), della L. n. 243 del 2004.In particolare, possono usufruire del pensionamento anticipato le seguenti categorie di soggetti:- i lavoratori impegnati in mansioni “particolarmente usuranti” di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. “Decreto Salvi”); -  i lavoratori subordinati notturni in base alla definizione del D.Lgs. 66/2003[4].- i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;-  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.Viene tuttavia precisato che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, non devono solamente svolgere le attività di cui sopra al momento dell’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ma devono aver svolto le medesime attività per un certo periodo di tempo, e in particolare:1) nel periodo transitorio, per un arco di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; 2)  a regime, per un arco di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa.Il legislatore delegato, inoltre, dovrà individuare la documentazione e gli elementi di prova di data certa, volti a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché disciplinare il relativo procedimento di accertamento, anche tramite verifica ispettiva.  

Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici

La nuova legge prevede anche una serie di misure relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in attesa di una riforma complessiva del medesimo istituto.In primo luogo, si riduce la durata minima dei periodi assicurativi che possono essere cumulati; si amplia, in tal modo, la possibilità di usufruire dell’istituto della totalizzazione. Si prevede, infatti, che sono cumulabili i periodi assicurativi di durata non inferiore a tre anni (in luogo dei sei anni previsti dalla precedente disciplina).Inoltre, la stessa legge modifica la disciplina relativa al cumulo dei periodi assicurativi per i soggetti i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, al fine di poter cumulare i periodi assicurativi, viene eliminato il requisito, precedentemente necessario, di non aver maturato in alcuna delle “due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” il diritto al trattamento pensionistico.Inoltre, si modifica la disciplina relativa al riscatto della durata dei corsi universitari di studio, rendendo meno oneroso e più conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari. In particolare, si prevede che gli oneri da riscatto, “per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo”, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.Inoltre, si introduce una norma volta a permettere il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l’attività lavorativa. In tal modo, si introduce, evidentemente, una possibilità di riscatto meno onerosa rispetto alla normativa vigente.Si dispone, nel caso in questione, che il contributo da riscatto sia versato all’INPS e rivalutato secondo la disciplina del sistema contributivo, avendo come riferimento la data della domanda di riscatto. l’onere del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno che si intende riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, moltiplicato per l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dell’AGO per i lavoratori dipendenti (33%).Degno di nota è, infine, la norma  che dispone  che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, i periodi riscattati sono utili per la maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, ai fini del raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico. 

Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla Gestione separata

Dal 1° gennaio aumentano i contributi per gli iscritti alla Gestione separata presso l’INPS.Questi gli aumenti:- l’incremento al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% a decorrere dal 2010, dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla Gestione separata INPS, dagli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - l’incremento al 17%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla medesima Gestione separata dai rimanenti (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).Viene incrementata, altresì, allo stesso livello, la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche. 

Norme in materia di disoccupazione

In materia di disoccupazione, gli interventi normativi previsti dalla nuova legge sono diretti ad incidere, a partire dal 1° gennaio 2008, da un lato, sulla disciplina della indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali e ridotti) e, dall’altro, sulla disciplina della disoccupazione agricola.Più in particolare, viene aumentata sia nella durata, sia nella misura, la indennità di disoccupazione con requisiti normali. La durata di tale prestazione è elevata ad otto mesi, per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, e a dodici mesi, per i soggetti ultracinquantenni.In merito, invece, all’importo dell’indennità, è previsto che la percentuale di commisurazione sia elevata al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese, al 40% per gli altri mesi.Si precisa, inoltre, che è riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento.Anche l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene modificata. Per tale prestazione, il legislatore ha elevato al 35% della retribuzione, per i primi centoventi giorni, la misura della prestazione stessa; per i giorni successivi, l’indennità sarà percepita nella misura del 40%, per una durata massima di 180 giorni.Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e, comunque, non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.La legge appena approvata prevede un’unica misura dei trattamenti di disoccupazione in agricoltura, pari al 40% della retribuzione, da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tutti i trattamenti di disoccupazione saranno corrisposti per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.Ai fini della corresponsione dei trattamenti di disoccupazione, sono valutati non solo i periodi di lavoro subordinato svolti nel settore agricolo, ma anche quelli svolti in altri settori produttivi, a condizione che l’attività agricola sia prevalente nel corso dell’anno o del biennio al quale si riferisce la domanda.Ai fini dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità, restano confermate le norme vigenti.Viene inoltre stabilito che, dall’importo dei trattamenti di disoccupazione, sia trattenuto dall’Inps un contributo di solidarietà pari al 9% del medesimo importo per ogni giornata indennizzata, sino ad un tetto di 150 giornate.


[1] il secondo requisito non è più richiesto a partire dall’età di 65 anni.[2] Artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[3] Art. 2, comma 28, L.n. 662 del 1996.[4] Si ricorda che l’art. 1, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 66/2003, definisce come “lavoratore notturno”: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.

01/01/2008

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